MILANO (AIMnews.it) – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.139 del 18-06-2018) il Decreto Ministeriale MISE – MEF, in vigore da oggi, in attuazione dell’art. 1, commi da 89 a 92, della legge di Bilancio 2018 che ha introdotto il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle PMI finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi ammissibili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene  la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

Destinatarie del CDI sono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che operano nei settori economici rientranti dall’ambito di applicazione del Regolamento di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli. La definizione di PMI secondo l’Unione Europea prevede il rispetto dei seguenti parametri: ULA (Unità Lavorative-anno) comprese tra 10 e 250; Fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di Euro o Totale annuo di Bilancio compreso tra 2 e 43 milioni di Euro. Nel calcolo dei parametri occorre valutare eventuali rapporti di controllo o collegamento societario.

Sintesi delle novità del Decreto:

  • tipologie di costi ammissibili a Credito di Imposta (CDI): advisor finanziario, Nomad, global coordinator, investor relations, legale, fiscale, revisione e comunicazione finanziaria
  • ammesse a credito di imposta anche le spese di collocamento
  • le spese possono consistere in un importo pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.
  • attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
  • CDI valido per tutte le tipologie di quotazione, con o senza aumento di capitale
  • CDI utilizzabile esclusivamente in compensazione
  • Mercati di quotazione: regolamentati o non regolamentati europei
  • 500.000 euro il tetto massimo di CDI per singola PMI
  • 160 il numero minimo di società in IPO finanziabili nel triennio
  • presentazione dell’istanza a partire dal 1° ottobre dell’anno della quotazione sino al 31 marzo dell’anno successivo.

OGGETTO DEL CDI: ATTIVITÀ E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

A. attività sostenute  in  vista  dell’inizio  del  processo  di quotazione  e  ad   esso   finalizzate,   quali,   tra   gli   altri, l’implementazione  e  l’adeguamento  del  sistema  di  controllo   di gestione,  l’assistenza  dell’impresa  nella  redazione   del   piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le  fasi  del  percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;

B. attività  fornite  durante  la  fase  di   ammissione   alla quotazione e finalizzate  ad  attestare  l’idoneità’  della  società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;

C. attività necessarie per collocare presso gli  investitori  le azioni oggetto di quotazione

D. attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche  o  prospettiche  e nella conseguente preparazione  di  un  report,  ivi  incluse  quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;

E. attività  di  assistenza  della  società  emittente   nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati  o  per la produzione di ricerche cosi’ come definite nell’art. 3,  comma  1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;

F. attività  riguardanti  le  questioni   legali,   fiscali   e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali,  tra  gli  altri,  le  attività  relative  alla   definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo  o  documento  di ammissione o dei documenti  utilizzati  per  il  collocamento  presso investitori qualificati, la due diligence  legale  o  fiscale  e  gli aspetti legati al governo dell’impresa;

G. attività di comunicazione necessarie  a  offrire  la  massima visibilità della società, a divulgare  l’investment  case,  tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla  comunità finanziaria.

Le spese possono consistere in un importo pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione. L’effettività’ del sostenimento  dei  costi  e  l’ammissibilità degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili.